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GIOVANNI DEL VECCHIO
medico legale
studiodelvecchio
medicina legale e delle assicurazioni
VALUTAZIONE DEL DANNO IN RESPONSABILITÀ CIVILE
Gli esiti delle lesioni riportate, sulla scorta della certificazione medica e dell’esame obiettivo, costituiscono l’oggetto del giudizio medico legale, i cui elementi portanti sono i seguenti:
- inabilità temporanea, corrispondente al periodo di tempo in cui il danneggiato non ha potuto svolgere a causa delle lesioni subite e del loro processo di guarigione, totalmente o parzialmente, le proprie attività quotidiane;
- danno biologico, che è la menomazione permanente dell’integrità psico-fisica che il danneggiato ha riportato a causa dell’incidente stradale.
Si parla di lesioni di lieve entità (micropermanenti) quando il loro punteggio di invalidità è compreso tra lo 0 e il 9%; al di sopra di tale percentuale si parla invece di menomazioni macropermanenti;
- incidenza sulla capacità lavorativa specifica, se presente, in riferimento alla attività svolta dal danneggiato.
VALUTAZIONE DEL DANNO
Ex art. 1882 c.c. l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto a un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
La Polizza Infortuni tutela l’assicurato in caso di infortunio, rappresentato da un evento dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.
I danni conseguenti ad un infortunio possono determinare:
- inabilità temporanea, ovvero una perdita della capacità lavorativa per un periodo limitato;
- invalidità permanente, ovvero una perdita irreversibile della capacità lavorativa generica.
Il danno da malpractice può essere conseguente ad una diagnosi errata o tardiva, un intervento chirurgico, un trattamento terapeutico, per cui in luogo di un prevedibile beneficio si verifichi un peggioramento delle sue condizioni di salute o addirittura la morte.
Nonostante la grandissima professionalità del personale sanitario italiano infatti, possono verificarsi nella gestione delle cure, nella somministrazione di farmaci, negli interventi chirurgici, casi di omissioni, ritardi, errori diagnostici o terapeutici.
Il medico legale, con la collaborazione di uno o più specialisti nella disciplina medica in questione (anestesista, cardiologo, chirurgo, ginecologo, neonatologo, radiologo, urologo, ecc.), valuta la sussistenza dei presupposti di una responsabilità colposa, individuando il nesso causale tra la prestazione sanitaria e le conseguenze subite dal paziente.
Se una persona è deceduta in conseguenza di un reato o in circostanze tali da far sorgere il sospetto di un reato (persona trovata morta, deceduta nel corso di attività sportiva o di un ricovero ospedaliero), il P.M. può disporre l’accertamento delle cause della morte mediante autopsia.
L’art. 359 c.p.p. prevede che:
“Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
Sia la parte offesa che l’indagato possono incaricare un medico legale ad assistere e partecipare all’esame autoptico nell’interesse di chi lo ha nominato.
Tutti coloro in età tra i 18 ed i 65 anni, cittadini italiani residenti in Italia o stranieri titolari di carta di soggiorno, affetti da malattie congenite e acquisite di carattere fisico o psichico, che presentino una riduzione permanente della capacità lavorativa, possono presentare la domanda per essere riconosciuti invalidi civili.
Dal 34% c’è la concessione gratuita di ausili e protesi, dal 46% si ottiene il diritto di iscrizione alle liste di collocamento mirato.
A partire dalla percentuale di invalidità del 74% si ha diritto, se il reddito annuo lo consente, a percepire un assegno mensile di invalidità.
I minorenni che abbiano persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età hanno diritto ad una indennità di frequenza, fino al compimento del 18° anno.
Coloro che hanno più di 65 anni in caso di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età hanno diritto all’assistenza socio-sanitaria.
Tutti invalidi in misura del 100% che, indipendentemente dall’età, si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno diritto alla indennità di accompagnamento.
L’infortunio sul lavoro può verificarsi nell’espletamento della propria attività lavorativa oppure durante il tragitto casa-luogo di lavoro e viceversa (cosiddetto infortunio in itinere).
In questi casi è prevista la tutela da parte dell’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro).
Una volta terminato il processo di guarigione se residuerà un danno biologico compreso tra il 6% ed il 15% ci sarà un indennizzo in capitale, cioè il lavoratore percepirà l’indennizzo una sola volta, mentre per i danni dal 16% in poi è prevista una rendita mensile.
L’INAIL interviene a garanzia del lavoratore anche in caso di malattia professionale, ovvero una condizione patologica la cui eziopatogenesi può essere ricondotta all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di agenti o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa.
Se il lavoratore si trova in disaccordo con le valutazioni effettuate dall’INAIL può presentare un’opposizione amministrativa corredata da un certificato medico legale che si esprima sulla valutazione del danno biologico residuato e, qualora non si raggiunga un accordo nel corso della collegiale, ricorrere in giudizio per la tutela dei propri diritti.