Con la sentenza n. 32649, del 9 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha sancito la possibilità del riconoscimento del danno patrimoniale anche a chi, al momento del sinistro, era privo di un’occupazione lavorativa e, quindi, di un reddito.
Nella fattispecie il ricorrente era stato investito sulle strisce pedonali da un’autovettura e poiché, all’epoca del fatto, non espletava alcuna occupazione lavorativa, la Corte d’Appello aveva rideterminato in diminuzione la somma liquidata dal giudice per il risarcimento del danno subito, ritenendo che non spettasse alla vittima alcun risarcimento del danno relativo alla lesione della capacità lavorativa specifica, né per il danno futuro da incapacità lavorativa generica.
La Cassazione ha invece affermato che spetta al disoccupato, al quale il quadro menomativo residuato non consenta la possibilità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, idonei alla produzione di fonti di reddito, il danno patrimoniale da incapacità lavorativa pari al triplo dell’assegno sociale.
Pertanto la lesione della capacità lavorativa generica può costituire un danno patrimoniale che scaturisce dalla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona danneggiata, la cui sussistenza va accertata nel caso specifico e che non può essere esclusa per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima non presentino una incidenza sulla sua capacità lavorativa specifica.