Con l’ordinanza n. 27109, del 6 ottobre 2021, la Corte Cassazione chiarisce che la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:
a) un danno alla salute, quando è ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento, non subendo in tal modo le lesioni che si sono verificate;
b) un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Quindi, secondo la Corte di Cassazione l’intervento del medico è sicuramente illecito in mancanza di consenso informato, non potendo questo essere ritenuto presuntivamente e tacitamente prestato in virtù della gravità delle sue condizioni.
Il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario ed è una prestazione ulteriore e diversa rispetto a quella dell’intervento medico richiesto, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.
La necessità del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti medici è prevista dalla legge n. 219 del 2017, che oltre a prevedere la tutela del diritto all’autodeterminazione regola le modalità di espressione delle informazioni e di acquisizione del consenso.
Il consenso informato è diritto fondamentale della persona, rappresentando la consapevole adesione al trattamento sanitario proposto (al quale nessuno può essere obbligato se non per disposizione di legge) e deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, della portata e dell’estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei rischi, dei risultati conseguibili, delle possibili conseguenze negative e delle eventuali alternative disponibili.
La violazione dell’obbligo del consenso informato assume autonoma rilevanza ai fini risarcitori, in quanto mentre l’inesatta esecuzione del trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute -prevista dall’art. 32, primo comma, della Costituzione-, l’inadempimento dell’obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del diritto all’autodeterminazione -prevista dall’art. 32, secondo comma, della Costituzione.